indirizzo sito
 
bannerino
logo






[vendite con incanto] [aumento del sesto] [info aggiudicatario]

Informazioni al pubblico sugli incanti

Non possono essere fornite informazioni, per espressa disposizione del G.E., relativamente alla presentazione di richieste di partecipazione all’incanto e non può essere consentita al pubblico la visione di altri documenti contenuti nel fascicolo, diversi da quelli sopra elencati.
Relativamente alle offerte di aumento del sesto già presentate, si forniscono esclusivamente informazioni relative alla presenza di offerte in aumento, senza che sia possibile conoscerne l’importo.
L'art. 353 del codice penale punisce con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a due milioni colui che, con promesse, collusioni, mezzi fraudolenti, oppure con violenza o minaccia, impedisca o turbi la gara nei pubblici incanti, o ne allontana gli offerenti.
L'art. 354 del codice penale punisce con la reclusione fino a sei mesi, o con la multa fino a un milione, colui che, per denaro dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti.

La richiesta di partecipazione all'incanto deve essere effettuata secondo il modello fornito dall'Associazione Notai, ed accompagnata dai documenti ivi indicati.
Le istanze di partecipazione all'incanto non sono efficaci, se non accompagnate dal deposito della cauzione e delle spese, nella misura prescritta nell'avviso di vendita; l'inefficacia si ha anche nell'ipotesi in cui cauzione e deposito siano di importo inferiore a quello previsto a causa di un mero errore di calcolo.
Non verranno accettate istanze di partecipazione all'incanto presentate tardivamente, rispetto al termine fissato nell'ordinanza e nell'avviso di vendita.
L'offerente all'incanto dovrà — nel dichiarare la propria offerta — fornire il proprio cognome e nome (ed eventualmente quello della persona o ente rappresentato), e la somma totale offerta (non quindi il solo importo dell'aumento).
Non è ammesso ad effettuare offerte all'incanto il procuratore generale.
Nel caso di incanto con unico partecipante, lo stesso, per rendersi aggiudicatario, dovrà avanzare un'offerta che superi — almeno del minimo prescritto come aumento — il prezzo base d'asta.
Se tuttavia tale unico concorrente non effettui offerte all'incanto, nel fissare il nuovo prezzo base d'asta per il successivo incanto, il notaio non effettuerà alcun ribasso del prezzo.
Le offerte in aumento sono irrevocabili; la riserva di revoca determina la nullità dell'intera offerta.Il notaio ha il potere di dichiarare l'inefficacia o nullità delle offerte durante lo svolgimento dell'incanto.
Non possono offrire all'incanto né il debitore, né il di lui coniuge in regime di comunione legale dei beni.
In caso di incanto deserto o successivo al primo, il prezzo potrà anche non essere ribassato.
È onere dell'offerente che non abbia ottenuto l'aggiudicazione richiedere all'ufficio notarile esecuzioni la restituzione delle somme versate a titolo di cauzione e deposito spese.Il notaio delegato non ha l'obbligo di riportare nel verbale le dichiarazioni rese dalle parti presenti alle operazioni di incanto, salvo che ne ravvisi egli l'opportunità.La riserva di nomina deve essere effettuata al momento di presentazione dell'istanza di partecipazione all'incanto; diversamente, si considera offerente in via definitiva l'avvocato che ha presentato l'istanza.
Per una maggiore completezza delle informazioni sopra riportate, è opportuno precisare che, nel caso di aggiudicazione dell’immobile oggetto di vendita all’asta, avvenuto l’incanto, è possibile che, nel termine di 10 giorni successivi all’aggiudicazione, un terzo soggetto presenti un’ulteriore offerta per l’acquisto del medesimo immobile.
Tale eventualità, viene tecnicamente definita come aumento del sesto in quanto, il prezzo di acquisto proposto dal nuovo offerente, deve superare di almeno un sesto quello di aggiudicazione.
Pertanto l’immobile oggetto di vendita all’asta, potrà ritenersi definitivamente aggiudicato a decorrere dall’undicesimo giorno successivo alla conclusione dell’incanto.